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   Studio Tecnico Pesaresi del geometra Paolo Pesaresi, via Pompeiana 3, 60027 Osimo (AN)

STUDIO PESARESI

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A.P.E.: L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

PRESTAZIONI TECNICHE SVOLTE DALLO STUDIO TECNICO PESARESI

L'A.P.E. attesta le caratteristiche energetiche dell'immobile, valutate in funzione dei consumi, della produzione di acqua calda, del raffrescamento e riscaldamento degli ambienti, della tipologia di impianto, di eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile e di altre informazioni energetiche ove presenti. L’attestato è indispensabile quando si intende affittare o vendere la propria abitazione. In caso di vendita o locazione l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente o al conduttore.

Antecedentemente esisteva l’attestato di certificazione energetica (ACE), che era obbligatorio solamente in presenza di rogiti di compravendita. L'A.P.E. è un documento più complesso dell'A.C.E., perché rispetto a quest’ultimo deve tenere conto di molti parametri energetici.

Prima del rogito è il notaio a dover verificare che l'attestato esibito dal cliente abbia quel contenuto minimo che, in base alla normativa vigente, lo possa qualificare come A.P.E.:

- indicazione della classe di prestazione energetica dell'edificio;

- data di rilascio;

- dati di identificazione catastale;

- sottoscrizione del tecnico che lo ha redatto.

Vale la pena ricordare che le parti (compratore e venditore) non possono concordare di fare a meno dell'A.P.E., in quanto illegittimo e il contratto di compravendita privo di attestato sarebbe nullo.

 

VALIDITÀ DELL'A.P.E. E RINNOVO

L'attestato ha una validità massima di 10 anni, subordinata al rispetto delle prescrizioni di controllo degli impianti termici e alle necessità di aggiornamento in caso di interventi migliorativi o di ristrutturazione impiantistica.

 

QUANDO L’APE VA AGGIORNATO

Nel caso di edifici o unità immobiliari soggetti a interventi importanti di manutenzione straordinaria, ristrutturazione e/o risanamento conservativo che insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro esterno per rifacimento di pareti e/o intonaci esterni, tetti o impermeabilizzazione coperture, l’A.P.E. deve essere aggiornato o redatto ex novo.

 

SE GIÀ C'È UN A.C.E. IN CORSO DI VALIDITÀ

L'obbligo di redigere un Ape viene meno quando è già disponibile un attesto in corso di validità.

 

VENDITA O LOCAZIONE

Il proprietario deve mettere a disposizione dell'acquirente/locatario l'A.P.E. già in sede di trattativa e poi consegnarlo. La norma sanziona con la nullità tutti i contratti di compravendita, donazione, permuta, conferimento in società e ogni altro atto traslativo di immobili anche a titolo gratuito, e i nuovi contratti di locazione (compreso le proroghe di quelli precedenti) in assenza di tale certificazione. Nel caso non venga redatto l’APE e allegato ai contratti, si rischia quindi la nullità, che può essere fatta valere da chiunque.

Anche per gli affitti brevi (ad esempio casa vacanze) è necessario l'Ape, in quanto la Legge non fa alcuna distinzione tra locazioni lunghe (residenziali) e brevi (turistiche).

 

ANNUNCI IMMOBILIARI        

Gli annunci commerciali di vendita o locazione devono riportare l'indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare, e la classe energetica corrispondente.

  

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